Donazioni alimentari: responsabilità dell’operatore del settore alimentare

 Donazioni alimentari: responsabilità dell’operatore del settore alimentare

 

Un’economia circolare e sostenibile passa anche attraverso una riduzione dello spreco alimentare.

Secondo i dati relativi al 2020 lo spreco alimentare a livello domestico in Italia costa circa 6,5 miliardi.  Lo spreco imputabile alla produzione e distribuzione di filiera oltre i 3, per un costo nazionale di quasi 10 miliardi. Le tonnellate di cibo buttato annualmente in Italia ammontano a quasi 2 milioni. Numeri che, pur rimanendo allarmanti, segnalano un trend decrescente: infatti nel 2020 sono state salvate dallo spreco 222.125 tonnellate di alimenti, con una riduzione dello spreco dell’11,6% rispetto al 2019, che si è tradotto in un risparmio nazionale di 376 milioni, dati contenuti nel report di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability (su rilevazione Ipsos).

Qualcosa è cambiato nella lotta allo spreco alimentare

Con la Legge 19 agosto 2016, n. 166 si erano già fatti passi in avanti approvando le norme sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici. Il fine della solidarietà sociale e consentiva il riutilizzo di alimenti e medicinali, attraverso la preziosa opera di raccolta e assegnazione alle fasce più disagiate della popolazione.

Le eccedenze alimentari possono essere cedute gratuitamente, dagli operatori del settore (OSA), ai soggetti donatari che provvedono al ritiro, in via diretta o tramite altri donatari.

Si intendono per eccedenze alimentari i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che devono mantenere i requisiti di igiene e sicurezza e sono:

  • rimasti invenduti, anche a causa di danni intervenuti per eventi metereologici, o non somministrati per carenza di domanda;
  • ritirati dalla vendita, perché non conformi ai requisiti aziendali;
  • rimanenze di attività promozionali o di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
  • prossimi alla data di scadenza;
  • non idonei alla vendita per alterazione dell’imballaggio secondario.

Contrasto allo spreco con le donazionidonazioni lotta allo spreco

In data 4 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Reg. (CE) 2021/382 e viene ripreso l’argomento della ridistribuzione degli alimenti come contrasto e riduzione dello spreco alimentare, sia la Commissione UE ha stabilito che gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

  • gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano:

— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima della scadenza di tale data;

— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione, fino a tale data e successivamente;

— mentre per gli alimenti  per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione in qualsiasi momento.

 

  • Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. Assicurarsi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;

— l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;

— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;

— la data di congelamento;

— le condizioni organolettiche;

— la garanzia di rintracciabilità nel caso di prodotti di origine animale.

 

Per qualsiasi altra informazione o approfondimento nel merito, è possibile contattare la Segreteria di Confartigianato Polesine, telefonando allo 0425.474772 o inviando una mail di richiesta all’indirizzo: info@confartigianatopolesine.it

 

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