I Lavori in quota e gli adempimenti secondo il decreto legislativo

 I Lavori in quota e gli adempimenti secondo il decreto legislativo

Lavori in quota e adempimenti secondo il D.Lgs. 81/08.

Il D.Lgs. 81/08 definisce lavori in quota come quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile (art. 107). All’interno di questa definizione ricadono quindi anche le attività di scavo e l’entrata all’interno di uno spazio confinato. Entrambe con una profondità superiore a quella sopra indicata, oltre alle normali attività sui ponteggi, piattaforme di lavoro elevabili, scale e trabattelli, ecc.

Purtroppo, tra le principali cause di morte sul luogo di lavoro, soprattutto nel settore edilizia, hanno come causa predominante le cadute dall’alto. Non a caso il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/08) prevede ampio spazio nella trattazione delle misure di prevenzione e protezione dedicato ai cantieri temporanei e mobili (Titolo IV, Capo II).

Nel dettaglio, gli articoli 108, 109 e 110 indicano le disposizioni di carattere generale. Segregazione del cantiere per impedirne l’accesso ai non addetti ai lavori, segregazione delle vie di transito che prevedono il passaggio sotto ponti sospesi, scale e simili, per arrivare poi all’art. 111 dove vengono introdotti gli obblighi del Datore di Lavoro:

  1. dare priorità alle misure di protezione di tipo collettivo rispetto a quelle di tipo individuale;
  2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili ed a una circolazione priva di rischi.

I lavori in quota

Gli articoli successivi vanno quindi nel dettaglio relativamente alle attrezzature di lavoro ed opere provvisionali per raggiungere il posto di lavoro in quota e poter svolgere l’attività in piena sicurezza.

Focalizzandosi sul primo obbligo in capo al Datore di Lavoro, si evidenzia che va data priorità alle misure di prevenzione collettiva e, solo successivamente a quelle individuali.

Le misure di protezione collettiva sono ad esempio, parapetti, reti anticaduta, assiti di chiusura. Quelle misure cioè che proteggono i lavoratori dal rischio di caduta da una postazione in quota. Sono inoltre definite le caratteristiche tecniche, le dimensioni, il posizionamento e requisiti di conformità che tali misure devono possedere per poter essere utilizzati in sicurezza e in modo conforme.

Nel caso in cui, per entità del lavoro da svolgere o per l’impossibilità di adottare misure di tipo collettivo, si devono dotare i lavoratori di idonei DPI atti a proteggerlo dal rischio di caduta dall’alto. Questi, a titolo esemplificativo possono essere: imbracatura anticaduta, cordino di posizionamento, doppio cordino con assorbitore di energia, linee vita orizzontali e verticali, ecc.

Requisiti di conformità

Anche in questo caso, oltre alla definizione, caratteristiche e requisiti di conformità, particolare evidenza è data alla informazione, formazione e addestramento. Cose che il Datore di Lavoro deve assicurare ai lavoratori per poterli utilizzarli in modo corretto (art.77 D.Lgs.81/08).

Tali dispositivi di protezione, infatti, sono classificati di terza categoria cioè “salva vita”. Per il loro utilizzo, è necessaria un’attività formativa teorica oltre che ad una parte di addestramento pratico.

Questa infatti, oltre che un adempimento normativo, risulta importantissima per assicurarsi che i lavoratori indossino e utilizzino in modo corretto i DPI forniti. Un DPI se mal indossato o utilizzato in modo scorretto potrebbe rivelarsi addirittura mortale a seguito di caduta. Fondamentale risulta inoltre l’addestramento sulle manovre di soccorso che i lavoratori devono mettere in pratica per prestare un primo soccorso ad un collega infortunato.

Un lavoratore sospeso sul vuoto a seguito di una caduta rischia lesioni permanenti. O addirittura la vita se non si effetuano manovre per metterlo in sicurezza.

Si ricorda infine che l’attività formativa ha una scadenza periodica di cinque anni. Salvo che non vi siano modifiche delle attività lavorative, ad esempio per l’introduzione di nuove attrezzature, che in tal caso va aggiornata preventivamente.

Per maggiori informazioni o una consulenza gratuita sullo stato di applicazione della normativa in oggetto, è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confartigianato Polesine chiamando lo 0425.474772 o inviando una richiesta all’indirizzo mail formazione@confartigianatopolesine.it

 

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