La congruità della manodopera, cosa è cambiato in edilizia

 La congruità della manodopera, cosa è cambiato in edilizia

L’edilizia sta vivendo un momento favorevole grazie agli incentivi fiscali e al Pnrr. Questi stanno dando nuovo vigore al settore, sia in ambito pubblico che privato. Fondamentale è che le imprese sappiano cogliere queste opportunità di crescita, dimostrando di essere pronte ad affrontare un mercato in espansione. Come?

Migliorando e potenziando gli aspetti organizzativi, gestionali e di sicurezza.

La congruità della manodopera

La congruità della manodopera è un nuovo strumento di contrasto al lavoro irregolare, allo sfruttamento delle maestranze e alla concorrenza sleale, a garanzia della qualità del lavoro e della dignità del lavoratore. Da novembre 2021, con il Decreto ministeriale 143/2021 dm 143/2021, corre l’obbligo, per il settore edile, della congruità della manodopera.
È necessario rispettare alcuni parametri e requisiti sull’incidenza che ha su un intervento realizzato. Sia esso nell’ambito dei lavori pubblici o di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti.
Per quanto riguarda i lavori privati, la verifica di congruità riguarderà le opere il cui valore risulti complessivamente di importo non inferiore a 70.000 euro. Sono le Casse Edili e le Edilcasse a rilasciare, entro 10 giorni dalla richiesta, un certificato di congruità.

Qualora non venga riscontrata la congruità è previsto un meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito all’impresa, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, a regolarizzare la propria posizione.

A quali settori è applicata la verifica di congruità?

Rientrano tutte le attività edili connesse all’attività resa dall’impresa affidataria, quali:

  • lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento. La trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura o altro, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche. Solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
  • lavori di costruzione edile o di ingegneria civile: gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

Quando si richiede la congruità?

Per i lavori pubblici, la congruità è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria. Viene richiesta alla presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale.

L’attestazione di congruità deve essere richiesta dall’impresa affidataria o dal committente:

  • per i lavori pubblici in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale;
  • per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

Se non è  possibile attestare la congruità, la Cassa Edile /Edilcassa segnala all’impresa le difformità, invitando la stessa a regolarizzare la propria posizione entro 15 gg.

L’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc On Line (DOL) per l’impresa affidataria.

Per una gestione comune dei cantieri è nato il portale CNCE EdilConnect, consente la dichiarazione dei cantieri soggetti a congruità dall’impresa affidataria o dell’intermediario e il recupero delle informazioni relative alla manodopera inserite nella denuncia mensile.

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Federica Broglio

Federica Broglio

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