Covid-19: Indicazioni sulla tutela della salute negli ambienti non sanitari
In tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Misure di contenimento del contagio. Per limitare i contatti tra le persone, si riducono le occasioni di aggregazione, si indicano le seguenti misure ritenute appropriate:
evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione e di colloquio a distanza, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).
Covid-19: I datori di lavoro
Il Datore di Lavoro, (per il Covid-19) in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, individua misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni definiti “zona rossa” dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro:
– non va adibito ad attività lavorativa;
– deve essere essergli fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica;
– gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
I comportamenti da tenere
Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
– non si adibisce ad attività lavorativa;
– gli deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica. Gli si deve dare indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale. Anche ai fini della certificazione dello stato di malattia;
– finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali:
– devono indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica,
– far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente, al di fuori dell’ambiente di lavoro, sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
– non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente. Mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
Lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia
– va riammesso e non necessita di alcuna specifica certificazione. Ad eccezione del caso in cui il periodo di malattia superiori 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; nel qual caso va sottoposto a visita di idoneità prima della riammissione.